Modulo Rinuncia all'incarico di Presidente di seggio elettorale.
- Dettagli
- Ultima modifica il Venerdì, 04 Settembre 2020 10:33
- Pubblicato Venerdì, 04 Settembre 2020 10:32
L’ufficio di Presidente di seggio è obbligatorio (art. 24 T.U. n. 570/60).
Il Presidente di seggio nominato, in caso di impossibilità per gravi motivi dovrà depositare presso il Comune di residenza, con estrema urgenza, istanza di rinuncia, in carta semplice, indirizzata al Presidente della Corte di Appello, esaurientemente motivata e documentata sui motivi dell’impedimento, con allegata copia di idoneo documento di riconoscimento e decreto di nomina.
Il Presidente che senza giustificato motivo rifiuta di assumere l’incarico o non si trovi presente all'atto dell’insediamento del seggio incorre nelle sanzioni previste dalla legge, nonché nella cancellazione dall'Albo, con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, come persona inidonea all'ufficio di Presidente di seggio.
Testo Unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei Deputati approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361
Art, 23 del T.U. delle leggi per la composizione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570
Legge 21 marzo 1990, n. 53